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Le schede telefoniche estere condannano Moggi, il testo della sentenza

Era il maggio del 2006, quando l’Italia calcistica a poche settimane dal Mondiale che ci laureò campioni del mondo, venne scossa dal terremoto: Calciopoli. Dopo anni di processi, scudetti revocati, fiumi di articoli scritti su quotidiani cartacei ed online, uno dei più imponenti scandali calcistici mondali ha avuto la sua fine. Infatti  il capo dell’ormai celebre “cupola” Luciano Moggi dopo l’essere stato squalificato per 5 anni dalla giustizia sportiva, anche se tutt’ora è in corso il processo per decidere sull’eventuale radiazione, l’8 novembre scorso nell’ambito della giustizia penale il Tribunale di Napoli ha condannato l’ex dg della Juventus in primo grado, a 5 anni  e 4 mesi di reclusione, per associazione a delinquere.

 IL TESTO DELLA SENTENZA – Dopo 3 mesi sono arrivate anche le motivazioni per la condanna inflitta a Moggi. Ad incastrare l’ex dg  sono state le ormai celebri schede telefoniche svizzere, infatti nel verbale di ben 561 pagine è chiaramente stato scritto che  l’elemento

ben più pregnante e decisivo è rappresentato dall’uso delle schede straniere delle quali è risultata la disponibilità procurata da Moggi a designatori e arbitri. Il dibattimento non ha dato la prova del procurato effetto del risultato finale del campionato 2004/2005. Il continuo e prolungato chiacchierare… che effettivamente può configurare la trasmissione del messaggio potenzialmente idoneo a spingere i designatori, e talora anche gli arbitri, a muoversi in determinale direzioni piuttosto che in altre.

Al tempo stesso il Tribunale ha spiegato che

trattandosi di reato di tentativo questo non ha la necessitò della conferma, che il dibattimento in verità non ha dato, del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004/2005 a beneficio di questo o quel contendente.

L’attenzione del Presidente  del tribunale Teresa Casoria è caduta in particolare, sul reato di associazione per delinquere, in quanto ritiene Moggi il “capo dell’associazione:

Il rapporto diffusamente amichevole degli arbitri con Moggi, che non perde valore indiziante,solo perché dagli atti emerge il rapporto di altri arbitri non imputati e addirittura di taluno degli arbitri imputati, come De Santis, altrettanto amichevole con dirigenti sportivi curanti interessi diversi da quelli di Moggi, ad esempio Meani (ex dirigente del Milan addetto al settore arbitri, ndr), ben potendo configurarsi l’esistenza dell’associazione.

Altro elemento che ha senza dubbio aggravato la posizione di Moggi, risiede nell’ormai celebre dopo gara della famosa: Reggina-Juventus, in cui nacque la leggenda in cui l’ex dg bianconero chiuse nel proprio spogliatoio l’arbitro Paparesta,cosa non vera ma che ha attirato l’attenzione del Tribunale

Pur se è risultato non vero quello che lo spavaldo Moggi andava dichiarando in giro, e per telefono, cioè di avere chiuso l’arbitro Paparesta nello spogliatoio, nondimeno va valutata la reazione di Paparesta a quella che era pur sempre stata una protesta fuori misura di Moggi per gli errori dell’arbitro, di non inserimento  del comportamento furioso nel referto arbitrale, reazione che va interpretata come un effetto del timore reverenziale nei confronti della persona.

Il rapporto “disinibito” con i rappresentanti della Figc, dimostrato citando una telefonata tra Moggi e l’ex Presidente Franco Carraro, dimostra “l’alto livello dell’invadenza nelle soluzioni tecniche”. Questa dunque la sentenza, ora non resta da vedere come realmente finirà quella che senza dubbio è una delle pagine più nere e tristi del calcio italiano.

Photo Credits | Getty Images